CHE COS'E' UN PIR?
Il Piano Individuale di Risparmio a medio/lungo termine è un “contenitore fiscale” (OICR, gestione patrimoniale, contratto di assicurazione, deposito titoli) all’interno del quale i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati) o somma di denaro, rispettando però determinati vincoli di investimento. Pertanto è possibile realizzare un piano di risparmio anche semplicemente mediante la sottoscrizione di quote di un OICR, istituito in Italia o in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato aderente all’ASEE, che rispetti i vincoli di investimento stabiliti dalla normativa italiana.
QUALI OBIETTIVI SI PONE?
La normativa vuole fare in modo di indirizzare gli investimenti delle famiglie a sostegno della piccola e media impresa italiana (PMI), offrendo uno stimolo all’economia reale del paese, dando in cambio un’agevolazione fiscale a chi investe.
PERCHE' SCEGLIERE UN FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO?
I Fondi Comuni di Investimento PIR-compliant si configurano come uno strumento ideale per comporre il proprio Piano di Risparmio in quanto semplificano il rispetto dei limiti d’investimento per ottenere l’esenzione fiscale.
QUALI REGOLE SULLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI UN FONDO FANNO SI' CHE QUEST'ULTIMO SIA QUALIFICATO AI FINI PIR?
– il Fondo deve investire almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano;
– di questa quota, almeno il 30% (equivalente al 21% dell’investimento totale) deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
– la parte restante del portafoglio può essere investita in qualsiasi strumento finanziario;
– concentrazione d’investimento massima per singolo emittente pari al 10%.
CHI PUO' COSTITUIRE UN PIR?
Il PIR può essere costituito solo da persone fisiche. Pertanto le Società non possono sottoscrivere un PIR.
UNA PERSONA FISICA MINORENNE PUO' SOTTOSCRIVERE UN PIR?
Sì, non è vietato dalla norma ma nel rispetto degli obblighi della disciplina civilistica vigente che impone l’autorizzazione del giudice.
QUANTI PIR PUO' SOTTOSCRIVERE IL CLIENTE?
Ciascuna persona fisica può essere intestataria di un solo PIR indipendentemente dalla tipologia di strumento PIR e dalla Società Emittente dello stesso (un solo PIR per codice fiscale).
QUANTO DURA UN PIR?
Il PIR non ha una durata massima, non è un prodotto a scadenza. La durata del piano dipende da quanto viene versato annualmente dal cliente e quindi in quanto tempo raggiunge la soglia massima dei 150.000 euro previsti dalla legge. Una volta raggiunta la soglia dei 150.000 euro l’investimento rimane in essere e non è necessario disinvestire.
IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE FISCALE DEI PIR?
L’agevolazione fiscale consiste nell’esenzione della tassazione delle plusvalenze derivanti dagli investimenti fatti nei PIR. L’aliquota del 26% (capital gain) che viene calcolata al momento del disinvestimento delle quote, viene pertanto azzerata se le quote del fondo sono state detenute per almeno 5 anni. Il PIR è inoltre esente dall’ imposta di successione.
COSA SUCCEDE SE VENDO LE QUOTE DEI FONDI NEL PIR PRIMA DI 5 ANNI
Se il cliente disinveste le quote prima dei 5 anni, per gli importi disinvestiti non godrà dell’agevolazione fiscale in questione, pertanto in caso di plusvalenza gli verrà applicata l’imposta sul capital gain. Se nell’anno solare il cliente disinveste quote su cui paga il capital gain perchè non possedute da almeno 5 anni, libera spazio nel plafond di 30 mila euro annui versabili nel piano.
COSA SUCCEDE SE INVESTO PIU' DI 40.000 EURO?
Zenit investe direttamente l’eccedenza del cliente nella classe R del fondo PIR scelto, invece che nella classe E.
SUL PIR SI PAGA L'IMPOSTA DI BOLLO?
Si, l’imposta di bollo è dovuta.
COSA SUCCEDE IN CASO DI MORTE DELL'INTESTATARIO DEL PIR, PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO?
Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all’imposta sulle successioni (comma 114 della legge).
IL PIR È SOGGETTO AD IMPOSTA DI DONAZIONE?
Si.
IL CLIENTE PUÒ DONARE UN “PIR” AD UN TERZO, AD ESEMPIO FIGLIO MAGGIORENNE?
SI. Il cliente può donare al figlio una somma per la costituzione del PIR ovvero può alimentare il PIR intestato a suo figlio. Tale donazione sconta l’imposta di donazione secondo le regole riportate nella risposta successiva.
QUALI ONERI FISCALI O DOCUMENTALI PER IL DONATORE?
L’alimentazione del piano da parte del genitore si configura quale liberalità indiretta, soggetta ad imposta di donazione. All’atto pratico in presenza di una franchigia di un milioni di euro (valida nei rapporti di parentela diretta genitori – figli) non dovrà essere corrisposta l’imposta di donazione (che per tale grado di parentela ha un’aliquota ad oggi in vigore pari al 4%) ma essendo la franchigia unica per imposta di donazione e imposta di successione le somme destinate al piano erodono la franchigia.
MA IL PADRE DEVE FORMALIZZARE LA LIBERALITÀ IN UN ATTO DI DONAZIONE VERO E PROPRIO?
In vigenza di franchigia e quindi di non pagamento dell’imposta di donazione non è necessario formalizzare la liberalità – donazione indiretta in un vero e proprio atto di donazione (soggetto alla speciale formalità di dover essere fatto come atto pubblico avanti a un notaio).
IN CASO DI INVESTIMENTO SUPERIORE AI 40.000 EURO L'ECCEDENZA VIENE INVESTITA DIRETTAMENTE DA ZENIT NELLA CORRISPONDENTE CLASSE R; IN CASO DI DISINVESTIMENTO QUALI QUOTE VENGONO SMOBILIZZATE PER PRIME?
Sarà cura del cliente, assistito dal collocatore, chiedere prima lo smobilizzo dal dossier dove sono presenti le quote di classe R ai fini di non perdere l’agevolazione fiscale.
I PIR DI ZENIT
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