BEST EXECUTION

Tra le novità introdotte dalla Direttiva Mifid vi è l’obbligo, da parte dell’intermediario, di adottare tutte le misure ragionevoli e mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, allorché eseguono gli ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti (best execution), avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alla dimensione, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

Quando l’impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il miglior risultato possibile è determinato in termini di total consideration, rappresentata dalla sommatoria di: prezzo dello strumento finanziario, costi di esecuzione (che includono tutte le spese direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine), commissioni pagate dal cliente all’impresa di investimento.

Qualora il cliente impartisse istruzioni specifiche (ad esempio indicazioni sulla sede di esecuzione dell’ordine o sul prezzo di acquisto o di vendita), l’intermediario non è tenuto ad applicare i criteri della best execution, ma esegue l’ordine attenendosi a tali istruzioni.