EXECUTION ONLY

È possibile chiedere all’intermediario di rinunciare alla valutazione di appropriatezza e di avvalersi della mera esecuzione degli ordini (execution only), purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • l’investimento deve riguardare strumenti finanziari non complessi, quali ad esempio: le azioni quotate in mercati regolamentati, gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni che non incorporano strumenti derivati ed i fondi comuni;
  • l’investitore deve aver richiesto esplicitamente il servizio di sola esecuzione;
  • l’investitore deve essere stato chiaramente informato che l’intermediario non procederà a valutare in alcun modo l’idoneità dello strumento finanziario e che quindi non seguirà le regole di condotta previste per le altre tipologie di servizi;
  • l’intermediario deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa in tema di conflitto di interessi.

In questi casi l’intermediario si limita a mettere a disposizione la propria infrastruttura (ad esempio mediante il sito internet) per consentire al cliente di effettuare l’ordine in autonomia senza la necessità di richiedere ulteriori informazioni.